Art. 2.
(Modifiche alle norme di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669).

      1. Alle norme di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 68:

              1) al primo comma, la parola: «notaro» è sostituita dalle seguenti: «avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi dell'articolo 4-bis del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36»;

              2) al secondo comma, la parola: «notaro» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;

          b) all'articolo 69, primo comma, secondo periodo, le parole: «dal notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvocato»;

          c) all'articolo 71, primo comma, numero 5), le parole: «del notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;

          d) all'articolo 73, primo comma, le parole: «I notari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvocati».